Un mandante rappresentato dallo studio legale Gradwohl + Machac si è svegliato una mattina in un bordello non ricordando nulla della sera precedente. Nel pomeriggio ha ricevuto una telefonata dalla proprietaria del bordello nella quale lo informava di un conto aperto per champagne e ragazze per un totale di € 5.167,00. L’importo richiesto era composto come indicato di seguito: In parte da prestazioni sessuali e in parte da champagne – 10 ore in camera con diverse ragazze e 5 bottiglie di champagne. Tuttavia, questa prestazione degna di Ercole ha fatto sorgere dei dubbi sulla correttezza del conto. Ai sensi della nuova giurisdizione della Corte Suprema – il decreto al 6 Ob 124/12x del 13.9.2012 è attualmente giurisdizione permanente: L’accordo tra una prostituta e il suo cliente non è in generale immorale ai sensi dell’art. 879 para. 1 ABGB (codice civile austriaco). Non esiste un diritto di querela per esecuzione o connivenza di un atto sessuale. Se l’atto sessuale è stato eseguito o accettato in seguito a precedente accordo di un corrispettivo, tale accordo giustifica però una querela per ottenere tale corrispettivo. Questo principio vale anche nel rapporto tra gestore del bordello e cliente. La precedente argomentazione giuridica secondo la quale non era possibile richiedere un corrispettivo per atti sessuali perché immorale non è più valida. In secondo luogo, sono stati presentati documenti più che dubbiosi; le testimoni stesse non ricordavano se avessero avuto rapporti con il mandante o meno – un perito grafologo ha stabilito l’impossibilità di determinare se le firme provenissero dal cliente. L’accusa è stata quindi respinta, così come il ricorso contro la sentenza del Bezirksgericht (tribunale distrettuale). La sentenza è passata in giudicato. Si consiglia dunque di consultare un avvocato anche per faccende delicate o imbarazzanti.
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