Nel 1993 l’autorità edilizia in prima istanza ha ascritto al mandante un risarcimento per servizi a valore aggiunto, il quale però non è mai stato trasferito al mandante. Tramite notifica, nel 2011 l’autorità edilizia in seconda istanza ha dichiarato estinto il diritto al pagamento. A seguito di un ricorso da parte del dott. Machac, nel dicembre del 2012 la Corte Suprema Amministrativa ha stabilito l’illegittimità di tale notifica sulla base di un grave errore in procedendo nell’emanazione della notifica. Il dott. Machac è stato in grado di ovviare al vizio di procedura, assicurando al mandante la somma a lui spettante di circa EUR 5.000,-.
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